Art. 3.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni, di impedimento assoluto o di cessazione dal mandato parlamentare.

 

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      2. Il presidente è nominato, al di fuori dei trenta componenti la Commissione, di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.